Art. 1.

      1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi del l'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le disposizioni della presente legge si applicano alle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, che alla data della dichiarazione del default erano in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina o da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».
      2. I risparmiatori di cui al comma 1 possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione, da parte delle banche collocatrici, di quanto investito, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.
      3. In caso di soccombenza dei risparmiatori il giudice dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui sia riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.
      4. Nel caso di risparmiatori che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni della presente legge si applicano alla differenza fra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello degli strumenti finanziari ricevuti in scambio.

 

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      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi risarcitori aventi ad oggetto richieste non superiori a 200.000 euro per ciascun risparmiatore.